Onorevoli Colleghi! - Anche il settore del turismo ha dato ultimamente numerosi segnali di crisi. Sussiste dunque l'urgenza per l'offerta turistica italiana di recuperare intervenendo sui sistemi turistici locali maturi, sia nel turismo balneare che in quello montano, ma anche nelle città d'arte. Infatti la matrice territoriale della nostra offerta è in genere obsoleta e le strutture ricettive su di essa incardinate appaiono in molti casi avere ormai concluso il loro ciclo edilizio. È necessario aprire una nuova fase di investimenti importanti nelle strutture ricettive e nelle infrastrutture che costituiscono il nerbo del tessuto urbano nel quale sono collocate. Le città turistiche nostre concorrenti del bacino mediterraneo o sono di nuovo impianto o hanno investito molto nella riqualificazione del tessuto urbano e si pongono come punto di riferimento della modernità e della qualità urbane.
      Si tratta dunque di creare le basi dell'innovazione di prodotto per favorire lo sviluppo sostenibile delle destinazioni e dei sistemi turistici locali (articolo 5 della legge n. 135 del 2001), qualificando tali insediamenti, gli impianti turistici e alberghieri preesistenti e realizzando nuovi insediamenti. Sono necessari strumenti operativi che realizzino un intreccio virtuoso tra l'intervento a carattere urbanistico-territoriale e quello squisitamente attinente alle imprese e all'incentivazione della loro qualificazione, puntando su di una collaborazione tra pubblico e privato che tenga assieme qualità urbana e sviluppo imprenditoriale.
      Lo strumento più adatto a tale scopo sembra essere quello costituito dalla società di trasformazione urbana per l'innovazione turistica (STUIT) che nasce sulla falsariga delle società di trasformazione urbana (STU) previste dall'articolo 120 del

 

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testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le STU, infatti, sono uno strumento efficace, ma prevalentemente usato per riconvertire aree produttive o per realizzarne di nuove, ma nelle realtà urbane caratterizzate dalla presenza di strutture ricettive, di reti commerciali e di pubblici esercizi che risentono molto dei vincoli imposti dalla rendita immobiliare, si sente l'esigenza di uno strumento aggiuntivo in grado di dare linfa a una nuova fase di sviluppo.
      Le STUIT, di cui alla presente proposta di legge, promosse dai comuni con l'eventuale partecipazione fin dalla fase iniziale delle province e delle regioni, sono aperte anche alla partecipazione dei privati e possono presentare progetti di riqualificazione urbana che interessino contesti o aree territoriali omogenei o integrati non necessariamente contermini, finalizzati a creare una qualità avanzata di servizi al turista e ad attrarre nuovi flussi turistici interni e internazionali.
      La determinazione delle porzioni di territorio interessate dai progetti e le relative previsioni urbanistiche avvengono (ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) con deliberazione del consiglio del comune o dei comuni interessati nel caso di progetti intercomunali. Entro sessanta giorni dalla data di tale deliberazione, il sindaco o i sindaci promuovono un accordo di programma convocando la conferenza di servizi (ai sensi del comma 3 dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) per acquisire l'assenso da parte della regione, della provincia e degli altri soggetti interessati. Nel caso di progetti interregionali si applica il comma 8 del citato articolo 34 che prevede la conclusione di un accordo di programma promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. La deliberazione, sulla quale sia stato acquisito l'assenso nella conferenza di servizi, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie (ai sensi del comma 4 dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). Essa comporta inoltre la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere comprese nei progetti di riqualificazione urbana inoltre (ai sensi del comma 6 dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). Tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni dalla data della dichiarazione stessa.
      Le STUIT svolgono una duplice funzione. La prima, determinante, è quella di acquisire, trasformare e valorizzare beni immobili pubblici e privati al fine di realizzare il nuovo impianto urbano e la sua dotazione infrastrutturale. La seconda funzione mira a promuovere e a sostenere interventi di riqualificazione sugli immobili delle strutture ricettive di proprietà privata che partecipano al progetto di riqualificazione. È previsto anche l'intervento della società Sviluppo Italia su richiesta delle regioni.
      Per agevolare fiscalmente tali operazioni si prevede che nell'ambito dei progetti di riqualificazione urbana tutti gli atti, contratti, trasferimenti e prestazioni posti in essere per il loro perfezionamento, oltre alle formalità connesse, siano esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, da ogni altra imposta indiretta, tributo o diritto. Gli onorari notarili relativi alla vendita dei beni immobiliari sono ridotti alla metà. La stessa riduzione si applica agli onorari notarili per la stipulazione di mutui collegati agli atti di vendita medesimi. Una delle difficoltà maggiori riscontrata negli interventi di riqualificazione urbana è legata proprio alla rigidità dell'imposizione relativa alla rendita immobiliare quando quest'ultima sia regolarmente denunciata. Tale situazione è una delle ragioni più consistenti della mancata trasparenza nelle transazioni immobiliari e della creazione di un notevole sommerso. Questa rigidità, se non sarà superata, renderà difficile l'acquisizione di immobili collegata ai progetti di riqualificazione urbana, per questo si propone un regime diverso e più favorevole in questi casi.
 

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      In aggiunta alle precedenti agevolazioni la proposta di legge prevede il rifinanziamento della norma che consente gli interventi di ristrutturazione degli immobili inseriti nell'ambito delle porzioni di territorio determinate ai sensi della proposta di legge stessa per gli alberghi e per i pubblici esercizi. La norma consiste nella possibilità per tali soggetti di dedurre le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione dei propri immobili in quote costanti nel periodo d'imposta di sostenimento e nei tre periodi successivi, riducendo il periodo di ammortamento dai quindici anni attuali a quattro anni.
      Per elevare le capacità operative delle STUIT si è provveduto inoltre a modificare il comma 6-quinquies dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che consente ai comuni di chiedere allo Stato il trasferimento dei beni demaniali sui quali non sussistono concessioni già operanti ai sensi del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. Gran parte dei lungomare del nostro Paese, ad esempio, è di proprietà del demanio e fino ad oggi questa proprietà è stata un grande ostacolo ai progetti di riqualificazione: il trasferimento dei beni demaniali sarebbe uno dei vantaggi più rilevanti di questa proposta di legge che ovviamente riguarda anche il demanio fluviale e lacuale. Si prevede anche la possibilità che i progetti coinvolgano beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative che comportino, per la propria riqualificazione, investimenti da parte dei concessionari: in questo caso la durata della concessione e il corrispettivo del canone sono rideterminati su proposta della regione in relazione al periodo di ammortamento dell'investimento effettuato dal concessionario e per una durata comunque non superiore a trenta anni. In tale caso una quota degli introiti dei canoni è attribuita, nella misura del 20 per cento alla regione interessata e nella misura del 20 per cento al comune o ai comuni interessati, proporzionalmente al territorio compreso nell'insediamento.
      Per promuovere la realizzazione dei predetti insediamenti i comuni interessati possono prevedere l'applicazione di regimi agevolati relativi alle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, ma anche l'esenzione o l'applicazione di riduzioni o detrazioni dall'imposta comunale sugli immobili.
      Le agevolazioni previste dalla proposta di legge richiedono il rifinanziamento del Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica (articolo 6 della legge n. 135 del 2001) per 100 milioni di euro nel 2006, 200 milioni di euro nel 2007 e 200 milioni di euro nel 2008. Il 50 per cento di tali somme, e fino alla concorrenza di 250 milioni di euro nel triennio, è utilizzato a copertura delle agevolazioni fiscali previste ai commi 7 e 8.
 

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